Cosa fa
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.
Esso è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.
Per ognuna delle componenti rappresentate viene eletto, con le medesime modalità di cui sopra, un membro supplente, onde ovviare alle possibili situazioni di incompatibilità.
Dell’Organo di Garanzia non possono far parte i membri del Consiglio d’Istituto . L’O.d.G. ha compiti di garanzia e mediazione e decide, su richiesta degli studenti o di chi abbia interesse, anche sui conflitti che insorgano in merito all’applicazione del presente Regolamento. Entro tre giorni dalla proposizione del ricorso il Dirigente Scolastico convoca l’O.d.G. che dovrà concludere il procedimento istruttorio e pronunciarsi entro i successivi sette giorni, disponendo l’art. 5, comma 1, del DPR 21 novembre 2007 n. 235, che il ricorso sia deciso entro dieci giorni dalla sua proposizione.
Qualora l’O.d.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
La proposizione del ricorso non sospende l’esecutività della sanzione disciplinare irrogata.
Per la validità delle deliberazioni non è necessario che siano presenti tutti i membri.
Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.
L’astensione di uno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.
Avverso le decisioni dell’O.d.G. è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero entro quindici giorni dallo spirare del termine (dieci giorni) entro il quale l’O.d.G. deve adottare la propria decisione, dinanzi al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
La decisione del reclamo è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale che è composto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o da suo delegato, che lo presiede, nonché da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale.
L’Organo di Garanzia Regionale procede all’istruttoria sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte dalle parti e deve rendere il parere nel termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del reclamo.
Qualora nel predetto termine perentorio l’O.d.G.R. ometta di esprimere il parere, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere il reclamo indipendentemente dal parere.
Esso è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.
Per ognuna delle componenti rappresentate viene eletto, con le medesime modalità di cui sopra, un membro supplente, onde ovviare alle possibili situazioni di incompatibilità.
Dell’Organo di Garanzia non possono far parte i membri del Consiglio d’Istituto . L’O.d.G. ha compiti di garanzia e mediazione e decide, su richiesta degli studenti o di chi abbia interesse, anche sui conflitti che insorgano in merito all’applicazione del presente Regolamento. Entro tre giorni dalla proposizione del ricorso il Dirigente Scolastico convoca l’O.d.G. che dovrà concludere il procedimento istruttorio e pronunciarsi entro i successivi sette giorni, disponendo l’art. 5, comma 1, del DPR 21 novembre 2007 n. 235, che il ricorso sia deciso entro dieci giorni dalla sua proposizione.
Qualora l’O.d.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
La proposizione del ricorso non sospende l’esecutività della sanzione disciplinare irrogata.
Per la validità delle deliberazioni non è necessario che siano presenti tutti i membri.
Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.
L’astensione di uno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.
Avverso le decisioni dell’O.d.G. è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero entro quindici giorni dallo spirare del termine (dieci giorni) entro il quale l’O.d.G. deve adottare la propria decisione, dinanzi al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
La decisione del reclamo è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale che è composto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o da suo delegato, che lo presiede, nonché da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale.
L’Organo di Garanzia Regionale procede all’istruttoria sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte dalle parti e deve rendere il parere nel termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del reclamo.
Qualora nel predetto termine perentorio l’O.d.G.R. ometta di esprimere il parere, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere il reclamo indipendentemente dal parere.
L’Organo di Garanzia interno alla scuola, per il corrente anno scolastico è così costituito:
- Presidente : Dirigente scolastico
- Componente Docenti :
- Componente Genitori:
- Componente Alunni: